I 5 consigli se hai subito l’annullamento di un viaggio o un concerto a causa del Coronavirus

A causa della grave situazione dovuta al coronavirus, molti eventi, viaggi e riservazioni sono stati annullati. Molti consumatori si chiedono: cosa fare se il viaggio è stato cancellato? E se è stato annullato un concerto?
Questo contributo ha come scopo quello di dare qualche indicazione pratica ai consumatori.
I VIAGGI “TUTTO COMPRESO
1. La legge applicabile
Le agenzie viaggi, o anche le piattaforme online che propongono dei pacchetti all inclusive, sono regolamentate in Svizzera dalla Legge federale concernente i viaggi “tutto compreso”. Tale regolamentazione ha ripreso la direttiva europea 90/314 CEE del 23 giugno 1990.
Pertanto, quanto qua indicato è stato ripreso, come in Svizzera, dalle regolamentazioni interne dei vari paesi dell’UE e può essere applicato, verificando la legge nazionale, anche alle agenzie viaggio dei paesi europei.
2. I viaggi all inclusive
Per trovare applicazione, il viaggio all inclusive offerto dall’agenzia deve avere le seguenti caratteristiche:
- durare più di 24 ore o includere un pernottamento;
- prevedere la combinazione di almeno due delle seguenti prestazioni:
- trasporto;
- alloggio;
- altre prestazioni turistiche non accessorie del trasporto o dell’alloggio e costituenti una parte significativa della prestazione globale.
- offrire un unico prezzo per tutto, insomma un prezzo all inclusive.
3. I tre diritti speciali del consumatore
Lo scopo di tale legge è quella di proteggere il consumatore e per questo motivo è prevista una maggior responsabilità dell’organizzatore. E meglio, l’art. 11 della Legge prevede che in caso di annullamento del viaggio per una causa non imputabile al consumatore, quest’ultimo ha i seguenti diritti:
- può recedere dal contratto informando il prima possibile l’organizzatore;
- nel caso in cui receda dal contratto, il consumatore ha uno dei seguenti alternativi diritti:
- un altro viaggio “tutto compreso” di qualità equivalente o superiore se l’organizzatore glielo può proporre;
- un altro viaggio “tutto compreso” di qualità inferiore, nonché al rimborso della differenza;
- il rimborso più rapido possibile di tutte le somme già versate.
4. È possibile chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti?
Il consumatore può inoltre richiedere il risarcimento del danno subito per via dell’inadempienza dell’organizzatore solo quando questa non è dovuta ad una forza maggiore.
La giurisprudenza federale non ha mai avuto modo di definire la forza maggiore in quest’ambito: sarà quindi da comprendere se l’attuale situazione dovuta alla pandemia del Coronavirus potrà essere definita come forza maggiore, ad avviso di chi scrive le canche in tal senso sono alte. In ogni caso, anche se così fosse, i diritti elencati al punto precedente restano validi: quindi, per esempio, è sempre possibile chiedere il rimborso del prezzo pagato per il viaggio.
È importante sottolineare come in ragione dell’art. 19 della Legge, la normativa ha carattere imperativo e le parti non possono conseguentemente derogarvici.
5. Attivarsi subito!
In conclusione, è bene attivarsi subito per far valere i propri diritti. A tal riguardo, nel prossimo appuntamento, che verrà pubblicato questa settimana, si elencheranno i diritti a fronte di annullamento di concerti o altri tipi di eventi sempre a causa del Coronavirus, con una menzione particolare al tipo di protezione fornito dalle assicurazioni.
© Avv. Mattia Cogliati
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