I 5 consigli se hai subito l’annullamento di un viaggio o un concerto a causa del Coronavirus – parte 2

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I 5 consigli se hai subito l’annullamento di un viaggio o un concerto a causa del Coronavirus – parte 2

Nel precedente contributo abbiamo affrontato la tematica dei diritti del consumatore in presenza di un viaggio all-inclusive annullato in ragione dell’emergenza Coronavirus.

In questo articolo ci soffermiamo su un’altra situazione in cui i consumatori si stanno trovando, ossia l’annullamento di concerti o teatro o altri eventi simili. E si fornirà una disamina dei diritti nascenti dai pacchetti assicurativi.

1. Concerti: che tipo di contratti sono?

Diversamente dai viaggi All inclusive, i biglietti di eventi quali concerti o teatro rientrano nella grande famiglia dei contratti di servizio e pertanto ad applicarsi sono le regole sul mandato ex artt. 397 segg. CO.

Il mandato può essere revocato in qualsiasi tempo (art. 404 CO), le parti entrano poi in un rapporto di liquidazione e meglio ciascuna parte contrattuale viene riportata nella situazione patrimoniale antecedente al contratto. Le parti non possono derogare dal principio della revoca immediata, secondo una costante giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia sono libere di regolamentare a propria discrezione tutti gli altri aspetti del contratto.

È quindi importante verificare le condizioni generali del proprio partner contrattuale al fine di identificare i propri diritti in merito alla restituzione del prezzo del biglietto.

2. Un esempio di annullamento di eventi

A titolo esplicativo, considerato che è impossibile analizzare tutti i possibili promotori di eventi in Svizzera, vengono di seguito esposte le condizioni generali del LAC di Lugano (consultabili qui) che al punto “Annullamento, rinvio e interruzione degli spettacoli” indica quanto segue:

In caso di annullamento di uno spettacolo il cliente viene rimborsato mediante un buono regalo dello stesso valore del biglietto acquistato.

Di regola, in caso di rinvio degli spettacoli i biglietti rimangono validi per la data sostitutiva.  Qualora il cliente fosse impossibilitato a partecipare all’evento nella nuova data proposta si procederà al rimborso mediante un buono regalo dello stesso valore del biglietto acquistato.

Per la cancellazione e la cessazione degli spettacoli, sarà rimborsato solo il valore del biglietto acquistato. Oltre a questo, nessun’altra spesa o danno avanzato da parte del cliente sarà rimborsato.

Di regola quindi, gli organizzatori cercano di venire incontro ai consumatori, proponendo delle date sostitutive e, se ciò non fosse possibile, rimborsando il biglietto.

Pertanto, il consiglio è contattare quanto prima l’organizzatore dell’evento e verificare le soluzioni che offrono. Se non dovessero rimborsare il biglietto è sempre importante ricevere uno scritto in tal senso così che possa essere provato eventualmente davanti alla propria assicurazione.

3. Le assicurazioni

Quasi tutti gli assicuratori svizzeri offrono dei pacchetti assicurativi viaggi o assistenza. Tuttavia, non tutte coprono il rischio epidemia quale causa di annullamento del viaggio o dell’evento.

È importante rilevare che le assicurazioni viaggio, come in altri ambiti assicurativi, intervengono generalmente solamente nel caso in cui l’organizzatore del viaggio (ad es. l’agenzia di viaggio, l’hotel, ecc.) non rimborsa quanto pagato o dovesse applicare delle penali in caso di annullamento. In pratica, solamente nel momento in cui l’assicurato si ritrova con un danno egli ha diritto di annunciarsi all’assicurazione per chiederne il risarcimento.

4. Cosa prevede la legge federale sull’assicurazione

Va tenuto presente che alla fattispecie si applica in Svizzera la Legge federale sull’assicurazione (LCA). Questa normativa prevedere le regole fondamentali applicabili a tutte le assicurazioni private. Tuttavia, i rischi assicurati sono poi pattuiti tra l’assicuratore e l’assicurato.

Ciononostante, è importante evidenziare come l’art. 41 cpv. 1 LCA imponga all’assicurato di annunciare il proprio credito alla compagnia entro quattro settimane dalla conoscenza del danno. Di conseguenza, nel caso in cui una vacanza o un biglietto dovesse essere annullato a causa del coronavirus e il partner contrattuale non dovesse rimborsare il prezzo o dovesse applicare delle penali a causa della disdetta, è necessario annunciare l’evento all’assicurazione nel predetto termine e non oltre. Se non si dovesse rispettare tale termine ci si ritroverebbe confrontati ad un possibile rifiuto dell’assicuratore nel coprire l’evento.

5. Quali assicurazioni coprono i rischi legati a un’epidemia?

Ciò detto, in ambito assicurativo è fondamentale verificare che l’evento “epidemia” sia presente nella lista di eventi coperti dall’assicurazione.

Da un’analisi comparata dei siti internet delle principali assicurazioni svizzere si può constatare come l’evento “epidemia” sia coperto dalle seguenti assicurazioni:

Il TCS ha, come altre assicurazioni, sul proprio sito una pagina specifica per quanto attiene il coronavirus, nella quale sono pure presenti i moduli della dichiarazione del sinistro prima della partenza.

Anche Helvetia ha aggiornato il suo sito con delle indicazioni molto chiare sulle coperture assicurative riguardanti il coronavirus. In particolare, Helvetia ribadisce come presupposto della sua copertura una decisione ufficiale delle autorità.

La Mobiliare ha anch’essa ideato una pagina sul proprio sito volta ad informare i propri assicurati circa le proprie coperture assicurative rispetto ad annullamenti dovuti al coronavirus. In particolare, la Mobiliare copre i viaggi previsti prima del 30 aprile 2020 nei seguenti paesi:

  • Cina, incluso Hong Kong
  • Iran
  • Italia
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Singapore

Tuttavia, la copertura è concessa solamente alle persone particolarmente vulnerabili e meglio tutte le persone sopra i 65 anni nonché gli assicurati con le seguenti malattie pregresse:

  • ipertensione
  • malattie respiratorie croniche
  • diabete
  • malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario
  • malattie cardiovascolari
  • cancro.

Per quanto attiene ai pernottamenti legati ad eventi, la Mobiliare ha indicato che se l’evento è stato annullato e il pernottamento era collaterale all’evento è possibile che venga coperto, sempre che il viaggio fosse previsto prima del 30 aprile 2020.

La Zurich, anch’essa tramite un’apposita pagina sul suo sito internet ha fatto sapere come gli assicurati al proprio pacchetto Relax Assistance siano coperti nelle spese di annullamento per viaggi previsti in zone ora sottoposte a quarantena o epidemia. Ciò vale anche, come per la Mobiliare, per le manifestazioni annullate da enti ufficiali a causa del coronavirus. In ogni caso come già indicato nella premessa, principio valido per tutte le assicurazioni, è importante dapprima informarsi presso l’organizzatore dell’evento o l’albergo al fine di verificare la possibilità di ottenere il rimborso del prezzo o ottenere un annullamento senza spese.

L’Axa come le altre assicurazioni ha predisposto un’apposita pagina. L’assicurazione, come la Zurich, copre le spese di annullamento per dei viaggi previsti in zone rosse, o in aree sottoposte a quarantena o colpite dall’epidemia, ufficialmente confermate. Ciò vale anche per le manifestazioni prenotate che sono state disdette a causa del coronavirus e che ci si sarebbe recati in quelle località unicamente per tale manifestazione.

Per la non copertura del rischio epidemia, al momento attuale solamente l’Allianz ha preso posizione sul proprio sito, specificando che il rischio epidemia non è coperto nel suo pacchetto assicurativo viaggi standard.

Conclusioni

In conclusione, al fine di muoversi velocemente, nel caso di annullamenti di viaggi, è importante dapprima rivolgersi direttamente al proprio partner contrattuale. Nel caso di viaggi all inclusive è importante essere ben coscienti di avere il diritto alla restituzione di quanto già versato, per esempio a titolo di acconto sul viaggio. Stesso discorso, seppur leggermente diverso vale pure per eventi quali concerti, rispetto ai quali occorre verificare sempre, prima di contattare il partner contrattuale, le condizioni generali. E solo una volta compresi i propri diritti contattare l’organizzatore.

Se in entrambe le ipotesi non si arriva a ottenere il pagamento del prezzo o ci si ritrova a dover pagare delle spese di annullamento, è sempre possibile contattare l’assicurazione presso cui si è sottoscritta una polizza viaggi al fine di verificare la copertura.

© Avv. Mattia Cogliati

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